1. Scaricare file pornografici: quando diventa reato.
La rete Internet è un fenomeno recente, soprattutto in Italia, paese in cui l’uso delle tecnologie di comunicazione virtuale ha preso piede piuttosto lentamente rispetto ad altri, anche europei.
Si calcola che nel 2006 abbia accesso ad Internet in Italia una proporzione variabile dal 30% al 40% della popolazione totale a seconda delle ricerche, inclusi i bambini e gli anziani. Nel resto d’Europa le percentuali sono mediamente più elevate: in paesi come gli Stati Uniti, l’Australia, il Giappone più della metà della popolazione ha accesso alla Rete.
Si calcola che in Italia il numero di utenti che si sono collegati alla rete Internet negli ultimi 90 giorni siano stati circa 17 milioni1. Nel 1997, dieci anni prima non sarebbero stati più di due milioni. Il 12% degli utenti italiani della rete, circa quindi due milioni, sarebbero minorenni tra i 14 e i 17 anni2.
Le potenzialità della rete Internet sono straordinarie, caratterizzata com’è dall’assoluta disponibilità e libertà di accesso ad ogni tipo di informazione, inclusi contenuti protetti da copyright, dati personali ed altro. La Rete ha immediatamente aperto la via a nuove forme di reato, tra cui basti citare la pirateria informatica, le truffe, il plagio, l’appropriazione di contenuti a pagamento divenuta un fenomeno sociale. Si tratta di nuove forme di reato in cui la distanza psicologica tra l’autore e il soggetto danneggiato dall’azione illecita è notevole; non dovrebbe quindi stupire che lo strumento informatico diventi occasione di espressione trasgressiva per una fascia di minori che non cercano nel reato una sfida diretta all’altro sociale ma una soddisfazione mediata di desideri -di status, di identità, di risorse, e anche sessuali- non altrimenti realizzabili.
Nel contesto dell’uso lecito o illecito della rete Internet, la proporzione delle connessioni dirette alla ricerca di contenuti pornografici è probabilmente elevata anche se di difficile quantificazione3.
Molti sono dunque, in proporzione, i minori che usano la rete con competenza e frequente è l’uso “sessuale” della rete per scaricare immagini e filmati. Quando tuttavia si realizza, distribuisce, divulga, o anche solo ci si procura o si detiene materiale pornografico riguardante minori, si commette un reato4.
Quando il materiale pornografico riguardante minori è scaricato da un soggetto che si qualifica altresì come minorenne emergono tuttavia una serie di problematiche nuove e complesse, riguardanti il profiling dell’autore di reato, la sua costellazione familiare ed educativa, la valutazione sul piano non solo giuridico ma anche psicologico e sociale, il trattamento e alla sanzione del comportamento criminale.
2. Questioni aperte
Le questioni che si aprono discutendo di immagini o filmati di contenuto pornografico riguardante minori diffuse attraverso la rete e scaricate o scambiate da soggetti minorenni costituiscono una novità e propongono interrogativi che riguardano almeno tre punti cardine al confine tra psicologia e legge.
2.1 Due problemi riguardanti il soggetto dell’azione reato
Il soggetto dell’azione-reato di fruizione di pedopornografia via Internet è scoperto come portatore di un desiderio sospetto, opaco e -forse- socialmente pericoloso.
Il reato legato alla fruizione di pedopornografia via internet non riguarda infatti solo ed esclusivamente la circostanza sottostante l’esistenza della pornografia minorile- lo sfruttamento sessuale di minori. La questione soggettiva legata al desiderio riscontrabile in un soggetto pedofilo è infatti considerata sanzionabile.
Un aspetto interessante della questione sul piano psicologico è la sanzionabilità penale della diffusione di immagini false, ossia contraffatte, di bambini in realtà inesistenti5, atto punibile, seppure con pene ridotte, a partire dal 20066. La pedofilia è considerata reato non solo quando agita ai danni di un minore, ma già nel momento in cui il desiderio del pedofilo diviene pubblico, attraverso un’immagine visibile da altri7. Ciò di cui va dato conto è il fatto che il desiderio soggettivo è ritenuto oggetto di giudizio e di sanzione nel momento in cui diviene possibile apprezzarne il contenuto.
Tuttavia si impongono importanti distinzioni riguardanti tali reati quando essi siano compiuti da minori.
La maggioranza delle pubblicazioni tende a stabilire una differenziazione tra i fruitori di immagini e gli “offenders” adolescenti. Contrariamente a quanto ci si attenderebbe il possesso di pornografia infantile non si rivela correlato ad una storia di abusi agiti ma può perfino risultare gratificante e quindi distraente rispetto alla commissione di reati più gravi ai danni di minori8.
E’ più plausibile oltre che più documentata una forma di “addiction” intesa come relazione di dipendenza patologica da uno strumento informatico in grado di generare piacere nell’adolescente mimando una forma di gratificazione relazionale carente. Il reato di abuso ha in comune l’oggetto ma differisce nella direzione del desiderio rispetto alla pornografia virtuale, in quanto richiederebbe un’intromissione coatta nel mondo dell’altro, un’azione quindi violentemente centrifuga. Nella computer addiction, al contrario una potente energia centripeta costringe l’adolescente a gravitare intorno all’oggetto che eroga piacere9 e a farne un uso compensativo e sostitutivo di altre gratificazioni, nel gaming, nella partecipazione alle chat, nei vari giochi di simulazione di realtà virtuali, e infine in una gestione esclusivamente virtuale della sessualità.
Non è scontato né prevedibile il percorso dalla pedopornografia all’abuso minorile; è invece documentato invece il percorso inverso, l’uso della rete per comunicare tra pedofili e per agire la corruzione di minori, tuttavia questo uso dello strumento informatico è raro tra minori.
Un secondo problema riguarda la valutazione, ovvero se e quando il concetto di pedofilia possa essere applicato ad un soggetto minorenne. L’osservatore adulto e la Legge che ne guida l’agire non distinguono e giudicano allo stesso modo chiunque “consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico riguardante minori”. Tuttavia è difficile giudicare come “pedofilia” il caso di un minore il cui desiderio lo porti alla ricerca di immagini pornografiche riguardanti persone sue coetanee. Nel caso dei minorenni il distinguo che si rende indispensabile indipendentemente da ogni considerazione sul piano della valutazione del reato riguarda il rivolgere il proprio interesse a soggetti di età infantile, privi dei caratteri sessuali secondari, il che situerebbe il desiderio su di un piano più preoccupante sul piano dell’indicazione di incipiente patologia.
2.2 Un problema riguardante l’oggetto del reato
Quanto è grave e in che senso si intende il concetto stesso di gravità in rapporto ad un minore che scarica immagini di minori impegnati in attività sessuali dalla rete Internet?
Si dovrebbe supporre che tra il desiderio sessuale perverso e la sua realizzazione si interponga tutto ciò che la civiltà e le agenzie preposte all’educazione abbiano trasmesso e che viene interiorizzato dal singolo adolescente come senso di colpa e vergogna10. Se tuttavia si guarda alla rete Internet e ai suoi contenuti, non sarà difficile immaginare l’utente in una posizione di onnipotenza del desiderio, in grado di decidere cosa vuole vedere, cosa cioè sia interessato ad estrarre dal mare magnum dei contenuti disponibili.
Similmente al proprio immaginario privato, la Rete, con la varietà dei suoi contenuti, contiene pressoché tutto ciò che si può desiderare, con la conseguenza che il suo utente è facilmente convinto di essere completamente solo di fronte ad essa.
Spiare la navigazione di un’adolescente capace di pescare all’interno di questo mare significa avere una via maestra di accesso al suo Es, ad un immaginario erotico che non è mai stato possibile vedere.
Appare tuttavia indispensabile in questi casi una puntuale diagnosi differenziale del reato che consideri come centrale la questione della pericolosità sociale del soggetto e non la qualità più o meno perversa delle rappresentazioni con cui si è venuti in contatto.
Si può in effetti ipotizzare nell’adolescente in oggetto una patologia delle relazioni sessuali in fase nascente così come, più frequentemente una forma tardiva di identificazione infantile o comunque un’esitazione di fronte alla crescita sessuale. Quest’ultima condizione è legata ad un’impasse evolutiva, la cui risoluzione risolve anche il sintomo-reato. Il desiderio perverso in questi casi è spesso descritto come una forma di curiosità e si dimostra debole, plastico e cangiante di fronte ad un trattamento dotato di senso e di una direzione precisa.
2.3 Un problema riguardante l’azione-reato
L’azione-reato dal punto di vista tecnico-informatico è complessa, di natura spesso ignota al personale sociale. La maggioranza delle fotografie o dei filmati pornografici viaggiano attraverso la rete con il meccanismo del peer-to-peer, meccanismo in cui il recupero del materiale virtuale si basa sulla condivisione di una cartella e sulla ricerca di files attraverso parole chiave che si richiamano al nome del file stesso. E’ questo un meccanismo abbastanza impreciso, soggetto alla possibilità di operazioni di contraffazione assolutamente banali come la modifica del nome del file da parte di chiunque vi abbia accesso, operazione che potenzialmente potrebbe causare lo scaricamento involontario di contenuti diversi da quelli desiderati.
A questa complessità sul piano tecnico su affianca un aspetto di natura psicologica. Lo sguardo dell’adulto legato al penale non è solo uno sguardo che sanziona, ma prima di questo scopre un desiderio intimo di natura sessuale, che l’adolescente supponeva faccenda privata. Nel caso specifico della pedopornografia le immagini scaricate non solo evocano inevitabilmente l’idea della masturbazione come surrogazione e quindi come fallimento ma in più il contenuto perverso delle specifiche immagini scaricate, stimolando vissuti potenti di angosciosa vergogna.
La complessità tecnica della commissione del reato affiancata al grado estremo di vergogna intrapsichica spingono facilmente il minore ad una continua pervicace negazione del reato, perfettamente simmetrica all’orgoglio dimostrato da alcuni adolescenti imputati nei confronti delle proprie azioni trasgressive.
3. Criminali anomali. Il profilo dei minori che guardano minori
Si sono riscontrate linee guida abbastanza ripetitive nel profiling dei minori che commettono questa tipologia di reato, non sovrapponibili a quanto riscontrato in altre categorie di reati sessuali. L’età è variabile e non costituisce un apparente fattore di individuazione. La presentazione di sé appare classicamente e immediatamente lontana dallo stereotipo dell’adolescente trasgressivo. I valori che si evidenziano fin dal primo contatto sono mutuati dal mondo adulto: sono ad esempio rare le manipolazioni del corpo, come piercing, orecchini e tatuaggi così come altri segni di appartenenza a particolari aggregazioni sociali che solitamente si evidenziano nell’abbigliamento e nella presentazione generale del sé corporeo.
Talvolta, raramente, si riscontra l’adesione ideologica più che la frequentazione effettiva di gruppi minoritari “critici”, contraddistinti da elementi di “rottura” rispetto alla maggioranza dei coetanei, spesso svalutati e rifiutati forse per negare la propria posizione di esclusione dal gruppo sociale.
Sono frequenti i dettagli che denunciano una certa insofferenza relativamente alla propria corporeità, come una scarsa cura di sé o una presentazione poco curata del proprio look, inusuale proprio nel periodo adolescenziale
Le frequentazioni di questi ragazzi sono in tutti i casi limitate a poche persone con cui si condividono specifici interessi, quasi sempre di natura tecnologica e per lo più gestibili senza la necessità di spostarsi e incontrarsi direttamente. Sono quindi adolescenti piuttosto solitari, che passano gran parte del proprio tempo in casa.
L’integrazione della sessualità nella personalità è lontana. Le amicizie femminili sono rare e l’interesse verso il sesso sembrerebbe slegato dall’affettività e dalle relazioni.
Non si sono riscontrati casi di utilizzo abituale di alcol o sostanze stupefacenti, delineando un gruppo di minori inusuale rispetto ai tipici “ragazzi del penale”, contraddistinti, viceversa, da un discreto controllo degli impulsi e un basso livello di trasgressione agita.
La verbalizzazione e il livello intellettuale medio è buono. Tutti i casi trattati in questi anni hanno sempre riguardato studenti, di solito di Istituti Tecnici o Scientifici, dai risultati scolastici soddisfacenti, con rare bocciature e pochi debiti formativi.
L’atteggiamento nei confronti dell’autorità adulta, e di conseguenza degli operatori sociali è tipicamente rispettoso e collaborante, privo di elementi di insofferenza palese.
Una generalizzata difficoltà riguarda solo il rapporto con il reato e con la sua ammissione. Poiché infatti il possesso di pornografia infantile sottende i fantasmi della masturbazione, della perversione e della pedofilia, fonti di estrema vergogna generata dal timore di non essere “normali”, il tentativo di difendersi negando l’accaduto è sempre presente e pervicace.
Quasi sempre gli operatori sociali, abituati al contatto con minori trasgressivi rimangono stupiti dell’atteggiamento rispettoso e dalla scarsa tendenza alla manipolazione della relazione con l’operatore, oltre che dalle capacità di osservazione e di autocritica ben sviluppate.
Si ha frequentemente la sensazione di avere a che fare con adolescenti piuttosto comuni, lontani dall’habitus delinquenziale, nonostante il reato evochi, all’opposto immagini inquietanti, che, se non elaborate, si rifletteranno inevitabilmente nella qualità della relazione educativa che andrà a instaurarsi. Da qui l’importanza della formazione e della preparazione dell’operatore che gestisce queste situazioni che appaiono per certi versi paradossali.
4. Il posto dei genitori. Il ruolo dell’educazione familiare nel trattamento del crimine.
La scoperta di questo tipo di reati implica un sovvertimento del tradizionale luogo comune relativo a concetti come quello di “buona famiglia” e di “buoni genitori”.
Nella mentalità comunemente diffusa un figlio ben scolarizzato, privo di abitudini e di frequentazioni pericolose, che passa molto tempo in casa tende a lasciare la rassicurante sensazione di una particolare competenza dimostrata come genitori sul piano educativo.
Nei casi in oggetto, al contrario l’estremismo trasgressivo è sostituito da una sorta di esasperazione della normalità. Il ruolo di accudimento genitoriale non solo è presente, ma anche accettato e sovrastimato dal figlio adolescente, che apparentemente evita gli elementi trasgressivi tipici dell’adolescenza semplicemente riproducendo, pedissequamente, le stesse modalità di rapporto con le regole e valori di quando era bambino.
I genitori in questi casi non sono responsabili di avere lasciato nel passato di questi ragazzi un buco, una carenza da colmare: viceversa, come sovente affermano, non fanno mancare nulla, sia sul piano reale che simbolico. Sono costantemente presenti anche sul piano affettivo, comprensivi e spesso tradizionali nei valori che tentano di trasmettere.
In realtà le famiglie in cui si produce un reato in casa, in questo caso un reato senza trasgressione, costituisce la più compiuta dimostrazione che vi siano oggi famiglie che, proprio grazie ad una particolare capacità di mantenersi “vicine” ai figli, creano involontariamente e inaspettatamente una difficoltà di separazione e in ultima analisi una problematica evolutiva in adolescenza.
Per i figli di questi genitori è più facile adottare atteggiamenti regressivi di marca infantile piuttosto che affrontare la disubbidiente ribellione tipica dell’adolescenza. Tra l’altro in questo modo si evitano le complicazioni della propria nascita sociale tra cui il timore del giudizio che naturalmente si accompagna alla frequentazione dei pari.
Se ne deduce la necessità di modificare stereotipi e luoghi comuni sulla “buona” famiglia, adottando un criterio di buona e progressiva separazione come ottimale in adolescenza, valorizzando cioè una situazione in cui il posto della conflittualità generazionale è garantito insieme all’avvio di frequentazioni extrafamiliari. In questi casi ottimali il timore del giudizio dell’Altro sarebbe compensato dai vantaggi dell’investimento relazionale sul gruppo dei pari.
E’ intuibile che all’emergere di un reato sessuale sia particolarmente difficile e doloroso per questi genitori elaborare il lutto dell’immagine del proprio figlio-bambino e di sé come genitori ideali. Essi si trovano tipicamente in una posizione rigidamente difensiva. Una casualità magica è spesso considerata responsabile della comparsa delle immagini pedopornografiche nel computer del figlio, il che gli consente di preservare, anche se illusoriamente, la sostanziale “bontà” del sistema famiglia di fronte a sé stessi ancora prima che di fronte al mondo sociale.
Difficilmente si ottiene a priori da parte di questi genitori un atteggiamento educativo realmente funzionale e collaborante con i servizi della giustizia minorile: la famiglia è almeno inizialmente il luogo in cui regna un atteggiamento rigidamente difensivo di un figlio idealizzato e sostanzialmente incapace di fare del male.
I genitori possono recuperare un effettivo ruolo educativo solo successivamente e spesso grazie all’ammissione dei propri figli, stimolata dall’intervento dei servizi per la giustizia minorile. Sono infatti i figli gli unici a trovarsi in condizione di poter “educare” in un primo momento i propri genitori sgretolandone le difese e portandoli ad un atteggiamento più consapevole proprio in quanto portatori di una verità inizialmente scomoda e dolorosa.
Nella decisione della strategia operativa dei servizi della giustizia minorile è spesso utile considerare che l’adulto di riferimento difficilmente sarà disponibile a rischiare una doppia perdita di identità, a livello della propria immagine di sé come genitore e a livello del proprio figlio ideale, se non vi è costretto da una verità che non si può più negare.
5. Azioni di prevenzione e intervento precoce
Un principio guida ormai invalso nella cultura dei servizi della giurisprudenza minorile è che11 “il minore delinquente deve essere recuperato”. Un’importante conseguenza di questo principio è che vi sia a priori una rinuncia, almeno parziale, al principio retributivo della pena in cui la punizione si vorrebbe proporzionale al reato compiuto.
Tuttavia “gli obiettivi della giustizia minorile sono la tutela del giovane garantita del ricorso a pene proporzionali sia alle circostanze del reato che all’autore dello stesso.”12
Secondo infine la stessa Costituzione Italiana le pene comminate dal processo minorile “devono essere adeguate alle esigenze educative e alla personalità del minorenne, (omissis) uno strumento di educazione per i minori più riottosi il cui obiettivo consisterebbe non tanto nel ricollegare ad un comportamento illecito l’eventuale sanzione adeguata, quanto nel determinare, in modo diretto un’evoluzione positiva nella personalità del soggetto imputato.”
La giurisprudenza italiana riconosce quindi che il reato minorile rappresenta in qualche modo il fallimento di un processo educativo che ha una molteplicità di attori e decide pertanto di svincolare il rispetto di una proporzionalità necessaria tra reato e pena comminata. Il minorenne autore di reato è dunque, secondo i principi a cui ci ispiriamo nel sistema penale minorile italiano, un soggetto punibile ma sicuramente plastico, dunque recuperabile a condizione che venga correttamente valutato e compreso nel contesto specifico del reato commesso.
Nel caso in oggetto, il possesso e di fotografie e filmati pornografici ritraenti minori, è reato commesso scaricando tali contenuti da un altro soggetto minorenne attraverso la rete Internet. Occorre più volte tenere presente questo aspetto poiché numerosi sono gli stereotipi riguardanti la prevenzione e il trattamento dei reati.
In linea di massima il più radicato tra questi riguarda la necessità di limitare in qualche modo la libertà dell’autore di reato al fine, ad esempio, di impedirgli la frequentazione di “cattive compagnie” o comunque l’adozione di una serie di comportamenti ritenuti a rischio.
In questa equazione ogni progetto educativo sarebbe migliore quanto più è normativo e castrante, poiché in questo modo potrebbe evitare l’esposizione al rischio del minore, e, in senso più generale, limitare il periodo della sua assenza da casa, considerato un luogo sicuro, dimora dei valori e delle relazioni “buone”.
Questi stereotipi sono inefficaci e controproducenti quando il reato è quello in oggetto. Qui il minore delinque per un’iperinvestimento dei significanti infantili, che diventano protettivi e rassicuranti, perfino fonte di un piacere che viene anche erotizzato. Il minore autore di reato viene sorpreso dall’erotizzazione del corpo sessuato in conseguenza dell’evento fisiologico della pubertà quando tuttavia la personalità è ancora infantile e impreparata ad affrontare il confronto sociale. In questa dinamica non vi è necessità di limitare una propensione alla trasgressione che non si riscontra e dunque nessuna necessità di un intervento educativo limitativo della libertà.
5.1 Prevenzione
L’osservazione di questa casistica sembra indicare come orientamento educativo ottimale in adolescenza l’equilibrio tra esigenze “regressive” di controllo del comportamento e istanze che definiremo controdipendenti, finalizzate all’individuazione dell’adolescente come soggetto adulto sessuato e indipendente.
Poiché è questa seconda istanza ad apparire carente nei casi esaminati, appare importante mettere sull’avviso genitori ed educatori rispetto ad adolescenti poco trasgressivi ma anche poco socializzati, con scarsi contatti amicali e apparentemente nessun interessamento affettivo o sessuale verso coetanei, con una tendenza espulsiva e svalorizzante verso le aggregazioni sociali e interessi esclusivamente focalizzati sull’uso di risorse tecnologiche (playstation, pc, ecc.).
Anche le istituzioni come la scuola dovrebbero evitare di rinforzare atteggiamenti eccessivamente dipendenti nei confronti dell’autorità quando questi si accompagnino a chiusura sociale e coartazione affettiva.
Purtroppo al di là di queste considerazioni generali finalizzate a modificare la comune percezione di pericolosità sociale nell’adolescente non si ravvisano elementi specifici in grado di svolgere un ruolo di prevenzione nei confronti di questo tipo di reato. Molto si ritiene possa essere fatto a livello culturale, laddove le istituzioni e i singoli educatori siano sensibilizzati e competenti sulle nuove forme del disagio.
5.2 Considerazioni sulla gravità del reato
La personalità dei minori che scaricano da Internet materiale pornografico “proibito” appare assai differente da quella dei minori che più frequentemente commettono reati di abuso sessuale, ad esempio dal punto di vista dell’età media, della scolarità, delle capacità di mentalizzazione, della socialità. Non vi sono evidenze che vi siano similitudini o tanto meno una consequenzialità tra i due reati.
Dal punto di vista legale l’unica variante della legislazione che potrebbe avere un senso nel tentativo di isolare i casi in cui il reato è palesemente segnale di un disagio dovrebbe in qualche modo tenere conto del rapporto tra l’età del minore che scarica il materiale pornografico e l’età del soggetto delle immagini scaricate. Una simile accortezza si è avuta nel definire l’età minima del consenso all’attività sessuale chiedendo che la differenza di età tra minori consenzienti non possa superare i tre anni.
L’interessamento dei servizi sociali, e attraverso essi dello specialista psicologo o psichiatra è invece considerata una necessità imprescindibile nel momento in cui si ravvisino tra il materiale oggetto di indagine fotografie o filmati di bambini in età palesemente prepubere. Mentre non riveste particolare significato dal punto di vista psicologico l’interesse omo o eterosessuale, sono preoccupanti la costanza e la ripetitività di materiale pedopornografico nel contesto del materiale sequestrato; la prevalenza di filmati su immagini ferme; la frequenza nel contesto del materiale di tematiche di sopraffazione fino alla violenza esplicita o addirittura anche di immagini mortifere.
La finalità della valutazione psicologica o psichiatrica in questi casi è sempre una particolare forma di diagnosi differenziale in cui si effettui l’opportuna distinzione tra un’incipiente perversione sessuale e un’impasse evolutiva, più frequentemente riscontrata, cui è possibile porre riparo con interventi di sostegno, psicoterapeutici o educativi.
Si è già detto dell’indispensabilità della verifica dei presupposti per l’intervento psicologico, sociale ed educativo, in particolare modo riguardo l’ammissione di una certa responsabilità negli eventi costituenti reato.
5.3 Linee guida per una progettazione educativa sui minori autori di reato ex. art. 600 cod. pen.
L’intervento educativo su questo tipo di minori risulterà per forza di cose innovativo. Un progetto che abbia delle probabilità di generare cambiamento rispetto alle pre-condizioni del reato, dunque un progetto che sarà educativo a livello degli strumenti che usa ma terapeutico negli effetti cui aspira sarà diverso da una semplice limitazione del grado di libertà di cui è dotato l’adolescente.
Si può dire che qualunque progetto di recupero di minori autori di questo tipo particolare di reato sessuale debba partire da una direzione centrifuga invece che centripeta, spingendo il minore fuori di casa, verso un’aggregazione sociale tra pari e un tempo trascorso in contesti intensamente relazionali. Pur non desiderando addentrarsi nel singolo progetto, che parte da una valutazione della situazione soggettiva e dalla progettazione degli operatori, si può indicare come genericamente utili:
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un lavoro diretto a contrastare la dipendenza dall’uso di strumenti indiretti di comunicazione, arrivando a ridurre o a inibire del tutto, con la collaborazione della famiglia, l’uso degli strumenti informatici.
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qualunque tipologia di attività socializzante al fine di preparare il minore a tollerare la frustrazione del confronto con l’altro sociale sperimentandone invece le caratteristiche positive. Se ci si trova di fronte ad una personalità con sfumature narcisistiche o depressive potrebbe essere utile un’attività sportiva ad alta emotività espressa, come il rafting fluviale o l’arrampicata sportiva.
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sempre utile quando non necessaria un’attività a valenza controdipendente, in cui il minore si allontani della famiglia e dalla “zona di confort” per lui rappresentata dai significanti della casa genitoriale e dai suoi valori. Gioverebbero in potenza esperienze anche solo periodiche di vita indipendente (appartamenti a bassa protezione, volontariato internazionale, a certe condizioni la vita comunitaria).
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quasi sempre indispensabile il sostegno psicologico o un’attività psicologica a valenza più espressiva o terapeutica.
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infine, solo nei casi in cui la vicenda penale fa emergere sensi di vergogna e colpa notevoli, e solo se il minore è dotato di capacità di mentalizzazione adeguate, si può pensare ad esperienze di riparazione indirette, come esperienze di volontariato con minori vittime di abuso, sfruttamento e violenza.
E’ invece inutile la frequente verifica della regolarità di questi minori nell’area dello studio o del lavoro: ciò non modifica in nessun modo lo status quo. L’inserimento di regole come orari di rientro o limitazioni alle frequentazioni potrebbe rivelarsi perfino paradossalmente dannoso, così come i periodi di permanenza domiciliare obbligatoria, anche se a solo scopo cautelare si rivelano veri inviti alle recidive.
Mauro Grimoldi, Lucrezia Nirchio
Mauro Grimoldi, Psicologo consulente Ussm Brescia, autore di Adolescenze Estreme. I perché dei ragazzi che uccidono, Feltrinelli, 2006.
Lucrezia Nirchio, Direttrice Ufficio di Servizio Sociale Minorenni di Brescia
1 Censis, XXXX rapporto annuale sulla situazione sociale del paese, F. Angeli, 2006.
2 ibidem
3 Non si sono reperite pubblicazioni in grado di riportare dati esatti sul fenomeno, tuttavia il sito www.interfree.it ha riportato nel 2000 la notizia che il 18% del totale delle pagine che vengono aperte sarebbero di contenuto pornografico.
4 La materia è regolata dall’art. 600 ter e quater cod. pen., dalle modifiche e le aggiunte introdotte dalla l.269/98 e dalla l.38/2006
5 Strano, Gotti et al., La pedofilia e Internet, sito Psychomedia, 2006.
6 per effetto della legge 28/2006 si modifica in questo modo l’art. 600 cod. pen.“Le disposizioni (omissis) si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di anni 18 o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in parte o del tutto a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.
7 Si rileva in rete una certa discussione su posizioni in apparente contrasto allo spirito della giurisprudenza, come nei diversi contributi online di Manlio Cammarata, ad es. “Internet, il bambino e l’acqua sporca”, sito InterLex, 2007, in cui si sostiene che “Essere pedofilo non è reato. La pedofilia, come qualunque altra inclinazione socialmente disapprovata, diventa reato solo quando danneggia un’altra persona.”
8 Mitchell, Wolak e Filkenor , “Police posing as juveniles online to catch sex offenders”, Sexual Abuse, Luglio 2005, Quayle Parker e Wampler “How bad is it?”, Contemporary families therapy journal, Dicembre 2003; Quayle et al., “Sex offenders, internet child abuse and emotional avoidance”, Aggression and violent behaviour, vol. 11, 2006.
9 Christensen, “Computer Addiction”, Journal of psychosocial nursing, Marzo 2001.
10 S. Freud, “Il disagio della civiltà”, Bollati Boringheri, V ediz, 1985
11 Principio tratto dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo approvato dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20/11/1959
12 Principio tratto dalle “Regole minime sull’amministrazione della giustizia minorile” note come “Regole di Pechino” approvate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 29/11/1985